Tutti gli organismi dell'Unione Europea, compresi quelli periferici, hanno l'obbligo della tenuta degli inventari.
Parlamento Europeo
Reg. (CE) 23/09/2024, n. 2024/2509/UE, Euratom
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (rifusione).
Pubblicato nella G.U.U.E. 26 settembre 2024, Serie L.
Articolo 87 Inventario delle immobilizzazioni
In vigore dal 29 settembre 2024
1. Le istituzioni dell'Unione e le agenzie o gli organismi dell'Unione di cui al capo 3, sezione 2, del presente titolo tengono, conformemente al modello stabilito dal contabile della Commissione, inventari in numero e in valore di tutte le immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie che costituiscono il patrimonio dell'Unione.
Essi verificano inoltre la concordanza tra le scritture dei rispettivi inventari e la situazione di fatto.
Sono iscritti nell'inventario e registrati nei conti delle immobilizzazioni tutti i beni acquisiti, diversi da quelli di consumo, la cui durata d'utilizzo è superiore a un anno e il cui prezzo di acquisto o costo di produzione è superiore a quello indicato nelle procedure contabili di cui all'articolo 77.
2. La vendita di immobilizzazioni materiali dell'Unione è oggetto di una pubblicità adeguata.
3. Le istituzioni dell'Unione e le agenzie o gli organismi dell'Unione di cui al capo 3, sezione 2, del presente titolo adottano le disposizioni relative alla conservazione dei beni ripresi nei rispettivi inventari e individuano gli uffici amministrativi responsabili del sistema d'inventario.