20 agosto 2024

Contabilità Accrual: tutti i dettagli sulla fase pilota

logo contabilità Accrual.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n°113 del 9 Agosto 2024, recante norme per l'avvio della fase pilota della contabilità ACCRUAL.

Calcolatrice e fogli di calcolo della contabilità accrual.

Come anticipato nella precedente news sulla contabilità Accrual, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n°113 del 9 Agosto 2024, recante norme per l'avvio della fase pilota della contabilità ACCRUAL.

Contabilità Accrual: Significato

 

Accrual è un termine inglese che, tradotto in italiano, significa sostanzialmente maturazione o accumulo. Nel contesto della contabilità, il termine "accrual accounting" (contabilità a base di competenza) indica un metodo di registrazione delle operazioni contabili che si basa sul principio della maturazione dei fatti economici.

Cosa significa "accrual" in contabilità?

  • Riconoscimento tempestivo: A differenza della contabilità di cassa, che registra i fatti economici solo al momento del pagamento o dell'incasso, la contabilità a base di competenza li registra nel momento in cui si verificano economicamente, indipendentemente dal flusso di cassa.
  • Principio di competenza: Questo metodo si basa sul principio di competenza, secondo il quale i ricavi e i costi devono essere ricondotti al periodo a cui si riferiscono economicamente.
  • Maturazione dei fatti economici: I fatti economici vengono registrati nel momento in cui maturano i diritti e gli obblighi connessi all'operazione, anche se il pagamento o l'incasso avviene in un momento successivo.
 

Contabilità Accrual per Enti Locali e Pa


Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza prevede tra le riforme abilitanti la Riforma 1.15 “Dotare le pubbliche amministrazioni di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale accrual”.  In linea con il percorso delineato a livello internazionale ed europeo per la definizione di principi e standard contabili nelle pubbliche amministrazioni (IPSAS/EPSAS), e in attuazione della Direttiva 2011/85/UE del Consiglio, la Riforma 1.15 è volta a implementare un sistema di contabilità basato sul principio accrual unico per il settore pubblico. Le attività realizzate con la Riforma puntano, tra l’altro, a introdurre una serie di importanti strumenti, unici per tutte le pubbliche amministrazioni italiane, tra cui:
  • un quadro concettuale, inteso come la struttura concettuale di riferimento che si colloca a monte dell’intero impianto contabile;
  • un corpus di standard contabili, per ridurre le discordanze tra i diversi sistemi contabili attualmente in uso nelle pubbliche amministrazioni italiane;
  • un nuovo piano dei conti multidimensionale, in linea con le migliori pratiche internazionali.
 

Il DL 113/2004


A seguito dell'approvazione della prima Milestone della Riforma 1.15 (M1C1-108) sono stati formalmente recepiti il quadro concettuale, i diciotto standard contabili ITAS ed il piano dei conti multidimensionsale. Con il DL. 113/2024 si è proceduto ad individuare le amministrazioni e i primi adempimenti necessari alla fase di avvio della nuova contabilità Accrual con definizione di atti e tempistiche per l'implementazione dei sistemi e l'avvio, a partire dall'esercizio 2025, della fase pilota di sperimentazione.

L'articolo 10 dai commi 3 al 12 disciplina questa prima fase di applicazione. Analizziamo di seguito il contenuto:

Comma 3: viene definito il perimetro degli Enti della PA coinvolti nella fase pilota che dovranno produrre gli schemi di bilancio secondo i modelli previsti da accrual. In conformità a quanto previsto dalla riforma 1.15 del PNRR tali enti rappresentano almeno il 90% della spesa pubblica primaria (milestone M1C1-118). 

Ai fini dell’attuazione della fase pilota della Riforma 1.15 del PNRR, di cui alla milestone M1C1-118, sono tenute alla produzione e trasmissione degli schemi di bilancio per l’esercizio 2025, di cui comma 6, le amministrazioni pubbliche di seguito elencate:

a) le amministrazioni centrali dello Stato, la Presidenza del Consiglio dei ministri e le agenzie fiscali;
b) gli enti e le istituzioni nazionali di ricerca;
c) le regioni e le province autonome;
d) le province e le città metropolitane;
e) i comuni con popolazione residente pari o superiore a cinquemila abitanti al 1° gennaio 2024;
f) gli enti e le aziende del servizio sanitario nazionale;
g) le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici;
h) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le loro unioni regionali;
i) le autorità di sistema portuale;
l) gli enti nazionali di previdenza e assistenza;
m) gli enti e le amministrazioni di cui all’articolo 1,
comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, diverse da quelle di cui alle lettere da a) a l) del presente comma, fatto salvo quanto disposto dal comma 4. 


Si evidenzia che nell'elenco sopra riportato non sono ricompresi i Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, così come le Unioni di Comuni, le Comunità Montane ed altri enti locali periferici che, per deduzione, devono intendersi esclusi dal coinvolgimento nella fase pilota

Comma 4: definisce alcune esclusioni per gli enti di cui al comma m dell'articolo 3.
Sono esclusi dalla predisposizione degli schemi di bilancio, per l’esercizio 2025, le società, nonché gli enti di cui comma 3, lettera m) , che, con riferimento alle risultanze del bilancio di esercizio o rendiconto del 2023, hanno un numero di dipendenti a tempo indeterminato inferiore a cinquanta unità e, contestualmente, un volume complessivo annuo di entrate correnti ed in conto capitale, per le amministrazioni in contabilità finanziaria, ovvero un valore della produzione annua, per le amministrazioni in contabilità economico-patrimoniale, inferiore a 8,8 milioni di euro. Restano, altresì, esclusi dalla predisposizione degli schemi di bilancio per l’esercizio 2025 gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, gli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e
gli uffici dotati di autonomia speciale del Ministero della cultura, nonché le amministrazioni pubbliche assoggettate a procedure di liquidazione. Restano altresì esclusi dalla predisposizione degli schemi di bilancio gli organi costituzionali e a rilevanza costituzionale.

Si pone una soglia limite in termini di dipendenti e "fatturato" annuo per il coinvolgimento nella fase pilota (meno di 50 dipendenti e contestuale valore della produzione inferiore a 8,8 milioni di euro). Si sceglie altresì di non coinvolgere enti a statuto speciale o organizzazioni minime come gli istituti scolastici. 

Comma 5: Individuazione delle amministrazioni coinvolte nella fase pilota.


Con determina del Ragioniere generale dello Stato, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le amministrazioni di cui al comma 3. L’elenco delle amministrazioni individuate ai sensi del primo periodo è pubblicato nella sezione del sito web della Ragioneria generale dello Stato dedicata alla Riforma 1.15 del PNRR.

Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto si individuano puntualmente le amministrazioni coinvolte nella fase pilota con pubblicazione degli elenchi su apposito sito web

Comma 6: Richiamo agli schemi di bilancio da adottare per la fase pilota.


Le amministrazioni di cui al comma 3 predispongono, per le finalità indicate nel medesimo comma, gli
schemi di bilancio relativi all’esercizio 2025, in osservanza dei principi e delle regole del sistema contabile economico-patrimoniale unico di cui alla milestone M1C1-108 della riforma 1.15 del PNRR, adottati con determina del Ragioniere generale dello Stato n. 176775 del 27 giugno 2024. Gli schemi di bilancio includono almeno il conto economico di esercizio e lo stato patrimoniale a fine anno. 


Si delimita il quadro concettuale con richiamo a tutti gli ITAS definitivamente approvati. Si specifica l'obbligatorietà di addozione degli schemi di conto economico e stato patrimoniale approvati.   

Comma 7: Precisazione ambito di applicazione.


Nelle more dell’adozione del sistema di contabilità economico-patrimoniale unico di cui alla milestone
M1C1-118 della riforma 1.15 del PNRR, gli schemi di bilancio per l’esercizio 2025 sono predisposti, esclusivamente, per finalità di sperimentazione nell’ambito della fase pilota di cui al medesima milestone e, pertanto, non sostituiscono gli schemi di bilancio e di rendiconto prodotti, per lo stesso esercizio, in applicazione delle disposizioni e dei regolamenti contabili vigenti.


Si precisa l'ambito sperimentatorio confermando che per il 2025 il rendiconto ufficiale dovrà essere prodotto secondo gli schemi vigenti (D.lgs. 118/2011 e s.m.i) e gli schemi accrual saranno aggiuntivi e non sostitutivi.

Comma 8: Analisi degli interventi di adeguamento dei sistemi informativi contabili.​


Sulla base dei requisiti generali individuati con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze da adottare entro il 31 marzo 2025, le amministrazioni di cui al comma 3 provvedono alla realizzazione di una analisi degli interventi di adeguamento dei propri sistemi informativi
per il recepimento degli standard contabili di cui alla milestone M1C1- 108.


Si rimanda ad un decreto del MEF da adottarsi entro il 31/03/2025 la definizione di una serie di requisiti generali comuni a tutte le amministrazioni demandando poi a ciascuna di esse la definizione delle specificità di ciascun sistema in relazione alla tipologia di Ente. Il tutto in conformità a quanto previsto dalla milstone M1C1-108 che prevede la possibilità di inserimento di voci di dettaglio, i cosidetti "conti foglia" personalizzabili per tipologia di Ente.

Comma 9: Operazioni propedeutiche all'adeguamento dei sistemi informativi.


Nelle more della realizzazione degli interventi di adeguamento dei sistemi informativi di cui al comma 8, ai fini della produzione degli schemi di bilancio relativi all’esercizio 2025, le amministrazioni riclassificano le voci dei propri piani dei conti secondo le voci del piano dei conti multidimensionale di cui alla milestone M1C1- 108, ed effettuano le rettifiche e le integrazioni necessarie all’applicazione dei criteri di valorizzazione e di rilevazione contabile stabiliti dal quadro concettuale e dagli standard contabili di cui alla medesima milestone .

Si definiscono le operazioni propedeutiche alla realizzazione del nuovo sistema contabile. Riclassificazione delle voci di bilancio, revisione dei valori.

Comma 10: Formazione del personale.


Al fine di acquisire le competenze di base in vista dell’adozione del sistema di contabilità economico-patrimoniale unico e concorrere al raggiungimento del target M1C1-117 del PNRR, i soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009, con esclusione delle società, sono tenuti ad assicurare la partecipazione di propri rappresentanti al primo ciclo di formazione sui principi e sulle regole del predetto sistema contabile. Il primo ciclo di formazione è erogato esclusivamente in modalità telematica tramite il portale dedicato, accessibile dalla sezione del sito web della Ragioneria Generale dello Stato, di cui al comma 5.

Obbligo di formazione per il personale sui principi e le regole del nuovo sistema ACCRUAL.

Comma 11: Rimando a successiva normazione.


Con uno o più decreti del Ministero dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono fornite le istruzioni di natura procedurale e tecnico contabile in relazione all’utilizzo dei modelli di raccordo fra il piano dei conti di cui alla milestone M1C1-108 e le voci dei principali piani dei conti e modelli contabili vigenti, nonché alle modalità di erogazione del primo ciclo di formazione di base e alle modalità di trasmissione telematica degli schemi di bilancio, di cui al comma 6, alla Ragioneria generale dello Stato.

Entro 60 giorni dall'approvazione del presente decreto il MEF dovrà decretare sui temi procedurali di passaggio dagli attuali schemi a quelli previsti da ACCRUAL ivi compresa una possibile matrice di correlazione. Viene demandata la decretazione anche per l'attività di formazione

Comma 12: Nessun onere aggiuntivo per la pubblica amministrazione.

All’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 3 a 11 si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

La nuova Contabilità Accrual, in sintesi


Il DL 113/2024 è il primo provvedimento legislativo che abbozza l’attuazione pratica della contabilità ACCRUAL. Molto importante sarà per il futuro sapere gestire le tipiche dinamiche che sorgono nei momenti di applicazioni di riforme che mettono in gioco conoscenze e procedure consolidate. Le sfide e le criticità che si dovranno affrontare sono molte e riguarderanno certamente:
  • Resistenza al cambiamento: Il passaggio alla contabilità accrual può incontrare resistenze da parte del personale e dei dirigenti degli enti locali, abituati a modalità operative consolidate.
  • Costi di implementazione: L'adozione di nuovi sistemi contabili e la formazione del personale comportano costi significativi per gli enti locali.
  • Necessità di risorse umane adeguate: Per gestire efficacemente la contabilità accrual è necessario disporre di personale qualificato e in numero sufficiente.
  • Tempi lunghi: L'implementazione completa della contabilità accrual richiede tempo e richiede un impegno costante da parte di tutti gli attori coinvolti.
L'introduzione della contabilità accrual negli enti locali e nella PA rappresenta una sfida importante, ma allo stesso tempo un'opportunità per migliorare la gestione finanziaria e la trasparenza delle amministrazioni locali. Per affrontare con successo questa sfida, è fondamentale un adeguato supporto da parte dello Stato, un'efficace formazione del personale e una collaborazione tra tutti gli attori coinvolti.

Vuoi maggiori informazioni? Leggi la news nel portale ufficiale ACCRUAL.